Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti...

Data di pubblicazione:

31/12/2022

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L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.

  • I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall'imposta di soggiorno.      
  • Sono pure esenti dall'imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all'estero.    
  • I proprietari, usufruttuari, i locatari e i comodatari di alloggi siti nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel corso dell'anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a presentare apposita denuncia al comune e a pagare l'imposta di soggiorno corrispondente.    
  • Alberghi, pensioni e affittacamere (che sono regolati dalla legge della Provincia di Bolzano) non devono pagare l'imposta di soggiorno.    

Nella denuncia l'interessato deve indicare le caratteristiche dell'immobile. La giunta comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta provvede poi all'assegnazione dell'immobile ad una delle quattro categorie tariffarie in ragione della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell'immobile.
Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale. 

La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre dell'anno in corso e si presume valida per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i miglioramenti che determinano una diversa classificazione degli immobili. 

  • L'imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta di un'imposta base riferita alla categoria e un'imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa.  
  • L'imposta di soggiorno si applica indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti. Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l'imposta è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi.    


Locazione e comodato

Nel caso in cui l'unità abitativa sia utilizzata nel corso dell'anno per dimora temporanea a scopo turistico esclusivamente a titolo di locazione o di comodato, l'imposta dovuta è commisurata al periodo di effettivo uso, in ragione di un novantesimo al giorno della tariffa unitaria annua. Nel caso in cui l'occupazione a titolo di locazione o di comodato sia inferiore a trenta giorni, l'imposta dovuta è pari a trenta novantesimi dell'importo intero. Nel caso in cui l'occupazione a titolo di locazione o di comodato, anche da parte di più soggetti nell'anno, sia superiore a novanta giorni, l'imposta dovuta è pari all'importo intero. Il proprietario o l'usufruttuario ripartisce tale importo fra i singoli soggetti passivi in misura proporzionale alla durata della rispettiva locazione o comodato. Nel caso in cui venga stipulato contratto di locazione o di comodato di unità abitativa a scopo turistico di durata corrispondente all'intero anno solare, l'imposta dovuta è pari all'importo unitario annuo indipendentemente dalla durata e dai periodi di effettivo utilizzo. Nel caso in cui l'unità abitativa venga utilizzata nel corso dell'anno sia da parte del proprietario o dell'usufruttuario che da parte di terzi a titolo di locazione o di comodato, l’imposta è dovuta nella misura intera ed il proprietario o l'usufruttuario hanno diritto di rivalersi nei confronti del locatario e del comodatario in proporzione al periodo di utilizzo dell'unità abitativa da parte di questi ultimi.

Denuncia di unità abitativa

Ordinanza: Imposta di soggiorno - tariffe dal anno 2014

Decreto del presidente della giunta regionale n. 4 del 24.06.1983 - imposta di soggiorno nelle ville, appartamenti ed alloggi in genere


Per ulteriori informazioni è a disposizione l’ufficio tributi del comune.

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Ultimo aggiornamento: 05/03/2024, 16:21

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